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Scadenza del 5 dicembre 2015 per obbligo diagnosi energetica

Entro il 5 dicembre 2015, ai sensi del Decreto Legislativo 102/2014 (che ha recepito la direttiva 27/2012 UE) e delle norme tecniche collegate, le Grandi Imprese e le Imprese Energivore sono obbligate a fare effettuare una diagnosi energetica (successivamente da ripetere ogni 4 anni) da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Si tratta di un nuovo regime obbligatorio relativo alle diagnosi energetiche che incide su tutte le grandi imprese e le imprese energivore. 

Oltre al fatto che entro il 5 dicembre le grandi aziende e quelle con i maggiori consumi di energia devono eseguire la diagnosi energetica dei propri impianti, è da notare che i risultati devono essere trasmessi a ENEA e a ISPRA entro il 22 dicembre. 

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto.

Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

 

Cosa si intende per “grande impresa” ?

Impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

 

Cosa si intende per “impresa a forte consumo di energia” ?

Per tale definizione sua volta l’articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134 rimanda al DECRETO 5 aprile 2013 “”Definizione delle imprese a forte consumo di energia”, il quale le definisce come quelle imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 Giga-Watt-Ora di energia elettrica oppure almeno 2,4 Giga-Watt-Ora di energia diversa dall’elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività (tale costo è determinato ai sensi dell’art. 4 dello stesso DM 05/04/2013) e il valore del fatturato (inteso come il volume di affari nell’annualità di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini IVA), non sia risultato inferiore al 3%.

 

Quali sono le sanzioni per le imprese inadempienti ?

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.  Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

 

 

Le aziende aderenti a UAI Firenze – Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese possono usufruire di una prima consulenza gratuita da parte di un energy manager che potrà eseguire una diagnosi energetica preliminare, individuando sia i margini di miglioramento per ottimizzare i consumi ed ottenere benefici economici che si trasformano in liquidità da reinvestire, sia ogni altro aspetto connesso alla gestione energetica e al rispetto della suddetta scadenza, grazie ad una serie di accordi di collaborazione e convenzioni con tecnici esperti e con Organismi di Certificazione.

 

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