Che cos’è il D.V.R.?
Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
E’ quel documento che contiene la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno dell’azienda, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli:
- collegati allo stress lavoro-correlato;
- riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi;
- connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
E’ obbligatorio il DVR ?
Sì, per tutte le attività a cui si applica il D.Lgs. 81/08 (testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro che ha sostituito il D.Lgs. 626/94). I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, fino al 31/05/2013 potevano avvalersi dell’Autocertificazione di aver effettuato la valutazione dei Rischi (AVR), ma dal 01/06/2013 anche loro devono avere il D.V.R., con la possibilità di semplificativa di utilizzare le procedure standardizzate (D.M. 30/11/2011). Le stesse procedure possono essere utilizzate anche per aziende fino a 50 lavoratori.
Chi redige il DVR ?
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente ove previsto, eventuali Dirigenti, Preposti e Lavoratori e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) o territoriale (RLST).
Per la redazione del D.V.R. il datore di lavoro può utilizzare un consulente esterno o un dipendente, ma firmandolo se lo fa proprio, trattandosi di un obbligo NON delegabile, a carico del datore di lavoro.
Quando va elaborato il DVR ?
La valutazione dei rischi deve essere elaborata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e aggiornata:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione anche le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Quali sono le sanzioni in caso di mancata redazione del DVR ?
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 variano a seconda del fatto che la redazione sia stato omessa o incompleta, a seconda della omissione commessa e della tipologia di rischi a cui è soggetta l’azienda ad esempio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400; l’arresto è esteso da 4 a 8 mesi nelle aziende con rischi particolari; per omessa indicazione delle misure di miglioramento nel tempo, omessa individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ecc… è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000; per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
COME FARE ?
CONTATTATECI per la elaborazione del D.V.R. e per la gestione degli obblighi ad esso correlati
La nostra Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, direttamente o tramite società e professionisti convenzionati, come Studio Nobler Ingegneria è a disposizione per offrire alle aziende aderenti alla nostra Associazione di Categoria, tutti i servizi di assistenza, consulenza e formazione con approccio integrato (assunzione del ruolo di RSPP esterno; elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; valutazione di rischi specifici come: stress lavoro-correlato, rumore, vibrazioni, chimico, radiazioni, ecc….; informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc…)